Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto “decreto rilancio” ha previsto una serie di misure per rilanciare l’economia del Paese, in particolare, alcune sono dirette a sostenere e ad accompagnare le imprese nella fase acuta dell’emergenza epidemiologica.
Per orientarci meglio, facciamo il punto con il Dott. Giuseppe Salvaggio dello Studio Commerciale FIDIESSE & Partners Srl Società Tra Professionisti.
Partiamo dall’Irap, cosa prevede il provvedimento?
Preliminarmente è importante precisare che le misure previste nel “Decreto Rilancio” sono vacanti dei provvedimenti attuativi, ad oggi non approvati ed in discussione alle due Camere. Alcune misure necessitano del sostegno dei predetti provvedimenti e delle occorrenti interpretazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria o -se di interesse – dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive è dovuta in generale, tranne alcune eccezioni, da tutti i soggetti organizzati in forma d’impresa o lavoro autonomo – imprese individuali, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali – la cui aliquota ordinaria, differenziata per regione, è compresa tra il 3,9% ed il 4,82%.
L’imposta, di fatto, risulta maggiore con l’aumento dei costi del personale e pertanto beneficeranno di tale misura principalmente le aziende con dipendenti, in cui il predetto costo forma base imponibile rilevante ai fini IRAP al netto delle deduzioni.

L’art. 24 del Decreto Rilancio prevede l’abolizione – esclusivamente per l’anno d’imposta 2019 – del saldo IRAP dovuto generalmente entro il 16 giugno (o in cinque rate di pari importo); è contestualmente prevista l’abolizione del primo acconto IRAP 2020 (pari al 50% dell’acconto totale). I beneficiari di questa misura sono le imprese, i professionisti ed i lavoratori autonomi assoggettati all’imposta che, nel periodo precedente a quello di entrata in vigore del decreto Rilancio, hanno realizzato o percepito ricavi o compensi fino a 250 milioni di euro.
E’ importante segnalare una dimenticanza del legislatore: l’art. 24 non prende in considerazione le imprese il cui bilancio d’esercizio non coincide con l’anno solare, ma la cui chiusura è infrannuale (per esempio il 31 agosto). Queste imprese, infatti, avrebbero già dovuto provvedere al versamento del saldo IRAP 2019 (per chi ha la chiusura del bilancio al 31 agosto 2019 la scadenza era prevista a febbraio 2020) e, senza una modifica o un’interpretazione estensiva del Decreto, saremmo di fronte ad una significativa disparità di trattamento.
Si parla di Contributi a Fondo perduto, quali sono e chi può accedere?
L’art. 25 del D.L. 34 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in G.U. il 19.05.2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha introdotto la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto per quelle imprese che hanno avuto un calo dei ricavi, per il mese di aprile 2020, a seguito dell’Emergenza Sanitaria.

Il contributo spetta se il calo dei ricavi è superiore ad un terzo rispetto al fatturato – registrato con annotazione di corrispettivi e emissioni di fatture nel mese di aprile dell’anno precedente – secondo una tabella di ristoro che prevede un indennizzo decrescente rispetto al volume d’affari:
- 20% se i ricavi o compensi sono stati inferiori o uguali ad euro 400.000;
- 15% se i ricavi o compensi sono stati superiori ad euro 400.000 e inferiori o uguali ad euro 1.000.000;
- 10% se i ricavi o compensi sono stati superiori ad euro 1.000.000 ed inferiori ad euro 5.000.000.
Nota bene, l’indennizzo è calcolato esclusivamente sulla perdita di ricavo registrata rispetto al mese di aprile del 2019. Per ottenere il contributo bisognerà presentare una specifica domanda, entro sessanta giorni, all’Agenzia delle Entrate competente per territorio con modalità telematica i cui aspetti operativi saranno disciplinati da un provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate, di prossima emanazione.
Importante: I soggetti firmatari (legale rappresentante) dell’istanza sono coobbligati con la società che percepisce in contributo ed in caso di indebita percezione risponderanno personalmente dell’illecito con una sanzione che è applicata fino ai 25.882,00 se la somma percepita è inferiore ai 3.999,96 euro. Qualora l’importo percepito sia superiore a tale somma si incorre in un reato previsto dall’art. 316-ter del codice penale punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni.
Sono esclusi i lavoratori autonomi che percepiscono indennità di cui agli art. 27 e 38 del DL 18/2020 (ovvero lavoratori autonomi che percepiscono l’indennità di euro 600,00 già percettori per il mese di marzo e lavoratori dello spettacolo). Sono esclusi dal predetto “ristoro” anche i professionisti iscritti ad una cassa previdenziale obbligatoria (es. Avvocati, Architetti, Commercialisti, Ingegneri, Medici e Odontoiatri etc.).
Credito imposta sugli affitti, nella pratica di cosa si tratta?
il credito d’imposta sugli affitti già previsto nel DL c.d. Cura Italia n° 18 del 17 Marzo 2020 prevede la compensazione diretta nel modello F24, già dal mese di aprile, dell’importo pari al 60% del canone pagato per il mese di Marzo 2020. Esempio, il Conduttore di un negozio categoria catastale C/1 ha pagato a marzo l’importo di 1.000,00 euro a titolo di canone anticipato stabilito dal suo contratto di locazione.

Il Commercialista provvede a utilizzare euro 600,00 tramite F24 con il codice tributo 6914 (rif. Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 13/E del 2020) per pagare imposte e contributi relativi al periodo di Marzo con scadenza il 16 aprile. Il predetto credito d’imposta è compensabile in qualsiasi momento a decorrere dal 25 marzo 2020.
Il Decreto Rilancio ha esteso l’utilizzazione del credito d’imposta già previsto dal precedente DL anche alle attività i cui affitti ricadano in locali con categoria catastale non ricomprese in precedenza e per locazione di immobile ad uso non abitativo; escludendo gli esercenti arti, professioni e le imprese i cui ricavi nel 2019 erano superiori ai 5 milioni di euro. Rimangono esclusi i contribuenti che hanno registrato una diminuzione inferiore al 50% dei ricavi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il decreto prevede anche che sia possibile optare per la cessione del credito al locatore ovvero ad altri soggetti compresi gli istituti di credito; tale misura risulta allo stato attuale inapplicabile per l’assenza di linee guida da parte dell’Associazione Bancaria Italiana e dei modelli applicativi per la cessione del credito al locatore.
Credito imposta adeguamenti dei luoghi di lavoro, a chi è rivolto e quali acquisti sono previsti:
il credito d’imposta previsto all’art. 120 del DL Rilancio, precedentemente riconosciuto solo per la sanificazione e l’acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale) dal Decreto Cura Italia, viene esteso anche agli interventi su immobili e – più in generale – luoghi aperti al pubblico per la realizzazione di spazi comuni che rispettano di standard necessari al rispetto delle misure di contenimento epidemiologico. Sono inoltre ritenute ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di strumenti per la sanificazione dei locali, per l’acquisto di impianti necessari al ricircolo dell’aria (impianti di areazione), gli acquisti per la rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti e degli utenti ed arredi di sicurezza. Il credito d’imposta, pari al 60% della spesa sostenuta, è concesso per un massimo di euro 80.000,00. La misura è rivolta alle imprese ed ai lavoratori autonomi nel rispetto del vincolo di esercizio “aperto al pubblico”.

L’art. 125 del Decreto Rilancio prevede un ulteriore credito d’imposta pari al 60% per un massimo di 60.000,00 finalizzato esclusivamente agli acquisti di dispositivi di protezione individuale, che non concorre alla formazione del reddito ed è concesso a tutti i beneficiari siano essi lavoratori autonomi, società, enti del terzo settore e/o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il predetto articolo sostituisce il credito d’imposta previsto nel DL Cura Italia.
Proroga Termini ripresa riscossione
Il combinato disposto di cui agli art. 126 e 127 del Decreto Rilancio prevede una ulteriore sospensione dei versamenti per ritenute e contributi INPS, da pagare in unica soluzione il 16 settembre 2020 o in quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione degli interessi e delle sanzioni. La misura riguarda tutti i pagamenti già sospesi con precedente Decreto Cura Italia, per contribuenti che nel precedente anno d’imposta registravano un volume d’affari inferiore ai 2 milioni di euro. Si ricorda che, per usufruire del beneficio di sospensione, il contribuente deve aver registrato un decremento del proprio volume d’affari pari almeno al 33% rispetto a quello annotato nelle scritture contabili dell’anno precedente.